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Sez. L, Sentenza n. 1268 del 14/02/1985 (Rv. 439366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGO PRIVATO - IN GENERE - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA A QUELLA DIRIGENZIALE - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGO PRIVATO - IN GENERE - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA A QUELLA DIRIGENZIALE - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La novazione oggettiva del rapporto di lavoro, idonea a determinare un effettivo frazionamento del rapporto medesimo, postula la necessità di un accordo novativo, che attribuisca al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e sia fondato sull'oggettiva esistenza di situazioni ed esigenze aziendali radicalmente nuove, e, pertanto, non può essere ritenuta per il semplice fatto del passaggio del lavoratore dalla categoria impiegatizia a quella dirigenziale, specialmente ove a tale passaggio non abbia corrisposto neppure un mutamento delle mansioni. (V 5074/84, mass n 436881; (V 1039/82, mass n 418907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)