Sez. L, Sentenza n. 5074 del 10/10/1984 (Rv. 436881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGO PRIVATO - IN GENERE - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA A QUELLA DIRIGENZIALE - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGO PRIVATO - IN GENERE - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA A QUELLA DIRIGENZIALE - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La novazione oggettiva del rapporto di lavoro, idonea a determinare un effettivo frazionamento del rapporto medesimo, postula la necessità di un accordo novativo, che attribuisca al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e sia fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni ed esigenze aziendali radicalmente nuove, e, pertanto, non può essere ritenuta per il semplice fatto del passaggio del lavoratore dalla categoria impiegatizia a quella dirigenziale, specialmente ove a tale passaggio non abbia corrisposto neppure un mutamento delle mansioni. (V 1039/82, mass n 418907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)