Sez. L, Sentenza n. 3426 del 22/05/1986 (Rv. 446382 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE OGGETTIVA - PRESUPPOSTI - PROVA DELL'ACCORDO NOVATIVO E DELLA MANCANZA DI UN INTENTO FRAUDOLENTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE OGGETTIVA - PRESUPPOSTI - PROVA DELL'ACCORDO NOVATIVO E DELLA MANCANZA DI UN INTENTO FRAUDOLENTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
La novazione oggettiva del rapporto di lavoro, idonea a determinare un effettivo frazionamento del rapporto medesimo, postula la necessità di un accordo novativo che attribuisca al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e sia fondato sull'oggettiva sussistenza di situazioni ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente nuove e diverse, tali da escludere una novazione simulata in danno del lavoratore. L'Onere di provare la sussistenza di detto accordo e la Mancanza di qualsiasi intento fraudolento grava sul datore di lavoro. (V 1268/85, mass n 439366; (V 5074/84, mass n 436881; (V 5574/80, mass n 409429; (Conf 1079/82, mass n 418907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)