Sez. U, Ordinanza n. 185 del 27/02/1998 (Rv. 513092 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ITALIANI | Conferimento di un'azienda bancaria in un'altra - Successione universale - Esclusione - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 111 cod. proc. civ. - Persistenza della legittimazione processuale della conferente - Conseguenze - Causa inscindibile con più parti - Omessa notifica della impugnazione alla conferente - Integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa - Necessità.
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Il conferimento, ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 e del successivo D.Lgs. n. 356 del 1990, di un'azienda bancaria in un'altra non ha comportato una successione universale e quindi né l'estinzione, né l'incorporazione della conferente, ma il solo trasferimento dell'azienda stessa, così configurando, sotto il profilo processuale, una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che la detta conferente conserva, quale sostituto processuale del cessionario, la sua legittimazione processuale e quindi va integrato il contraddittorio ove alla stessa non sia stato notificato l'atto di impugnazione in una causa inscindibile con più parti.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)