diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17586 del 31/08/2005 (Rv. 582996 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Cassa di Risparmio - Conferimento dell'azienda bancaria in una s.p.a. nel corso del giudizio - Successione a titolo particolare - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582996-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Il conferimento, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del successivo d.lgs. n. 356 del 1990, di un'azienda bancaria in una s.p.a. non comporta l'estinzione dell'ente conferente (nella specie, una Cassa di risparmio), configurandosi, sotto il profilo processuale, una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che il conferente conserva, quale sostituto processuale del cessionario, la sua legittimazione processuale e la qualità di litisconsorte necessario, sicchè, nel caso in cui allo stesso non sia stato notificato l'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, la sua mancata partecipazione al processo, incidendo sulla integrità del contraddittorio, determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356, Legge 30/07/1990 num. 218, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)