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Sez. 1, Sentenza n. 7200 del 09/07/1999 (Rv. 528445 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Area destinata a verde pubblico - Equiparazione, ai fini dell'indennità di espropriazione, all'area agricola - Configurabilità - Vincolo archeologico - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528445-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

La sostanziale parificazione, ai fini indennitari, introdotta dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 tra aree agricole ed aree non edificabili (cfr. Corte cost. n. 261 del 1997), fa in modo che, un volta qualificata un'area come non edificabile (nella specie, perché destinata a verde pubblico), perde ogni rilevanza l'accertamento in merito all'esistenza di un eventuale vincolo archeologico. Quest'ultimo, infatti, produce l'effetto di privare, in tutto o in parte, un'area edificabile delle sue possibilità edificatorie, restando dunque privo di ogni apprezzabilità con riguardo ad aree che di quelle possibilità sono prive.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)