diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5513 del 03/05/2000 (Rv. 536094 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area soggetta a vincolo archeologico - Interesse archeologico riguardante l'area nel suo complesso - Inedificabilità assoluta - Sussistenza - Conseguenze - Valutazione alla stregua di area agricola - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536094-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Il vincolo di inedificabilità connesso alla presenza di testimonianze archeologiche non è astrattamente qualificabile come assoluto, non potendosi teoricamente escludere un'attività edificatoria che non snaturi né pregiudichi la conservazione ed integrità dei reperti archeologici, a meno che, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato, non debba ritenersi che in concreto l'interesse archeologico non rimane circoscritto ad alcuni resti presenti nell'area, ma si correla al luogo nel suo complesso, quale sede di una pluralità di reperti testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento: ne consegue che l'inedificabilità assoluta determina il regime indennitario, per il caso di espropriazione, commisurato al valore agricolo, senza che abbia rilevanza la prevista realizzazione di strutture a servizio del sito (parco archeologico ed antiquarium), discendendo dal sistema dell'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359 che la presenza di un vincolo conformativo della proprietà non ammette ai fini indennitari alcuna valutazione integrativa sulle possibilità effettive di edificazione o comunque di sfruttamento economico alternativo del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)