Sez. 1, Sentenza n. 2929 del 20/03/1998 (Rv. 513758 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Suolo non edificatorio - Potenziale utilizzo a scopi non agricoli - Conseguente attribuzione di valore superiore a quello di un suolo agricolo - Legittimità - Esclusione (V. Sent. Corte Cost. n. 261/97).
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, i suoli non edificatori, benché suscettibili di utilizzazione diversa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggi, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente predicare, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale "in subiecta materia" (V. Sent. Corte Cost. n. 261 del 1997), la esistenza, nell'ordinamento, di un "tertium genus" oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino "stricto sensu" edificatori.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)