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Sez. L, Sentenza n. 11582 del 24/11/1993 (Rv. 484461 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Udienza di discussione | Rinvio d'ufficio - Obbligo di comunicazione ad entrambe le parti costituite non comparse - Rinvio per astensione dall'attività professionale degli avvocati - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484461-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Udienza di discussione

Ove nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro venga disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione, di tale rinvio deve essere data comunicazione ad entrambe le parti costituite non comparse; né la necessità di tale comunicazione viene meno se la mancata comparizione delle parti all'udienza precedentemente fissata è giustificata perché determinata dall'astensione da ogni attività professionale degli avvocati del foro locale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)