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Sez. L, Sentenza n. 5338 del 01/06/1999 (Rv. 526922 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Rinvio d'ufficio dell'udienza - Notificazione al convenuto contumace - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526922-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

Nel giudizio d'appello che si svolge secondo il rito del lavoro, ove venga disposto un rinvio d'ufficio, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)