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Sez. L - , Sentenza n. 29779 del 12/12/2017 (Rv. 646475 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Contributi - Base imponibile - Individuazione - Reddito del socio accomandante - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646475-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)