Sez. 1, Sentenza n. 24064 del 28/12/2004 (Rv. 582159 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Applicabilità generale - Stima amministrativa provvisoria - Commisurazione ai vecchi criteri - Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Entrata in vigore - Sopravvenienza del decreto di esproprio - Obbligo dell'espropriante di offrire l'indennità commisurata ai nuovi criteri - Sussistenza - Mancanza - Decurtazione del 40 per cento - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
L'obbligo dell'espropriante di formulare un'offerta di indennità commisurata ai nuovi criteri di cui all'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, che dia la possibilità all'espropriato di accettare sottraendosi alla decurtazione del 40 per cento dell'indennità espropriativa, è configurabile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 16 giugno 1993, n. 283, non solo riguardo ai giudizi in corso all'entrata in vigore della stessa legge che tali criteri ha stabilito, ma anche in relazione alle fattispecie in cui l'espropriando non abbia accettato la misura dell'indennità provvisoria stimata secondo i criteri previgenti, legittimando in tal modo l'emissione del decreto ablatorio, e in cui quest'ultimo venga ad essere pronunciato dopo l'entrata in vigore della nuova legge.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)