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Sez. 1, Sentenza n. 3325 del 21/03/2000 (Rv. 534935 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Diritto dell'espropriato di accettare l'indennità senza la decurtazione del 40 per cento - Giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge - Obbligo dell'espropriante di formulare nuova offerta - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534935-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

La circostanza che l'espropriazione sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992 n. 359 non esclude, di per sè, l'applicabilità della riduzione del 40 per cento dell'indennità di esproprio, potendo questa ultima essere effettuata qualora l'espropriato non abbia accettato l'offerta da parte dell'espropriante di un'indennità determinata secondo i nuovi criteri, di cui all'art. 5 bis della legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)