Sez. 3, Sentenza n. 1235 del 04/02/2000 (Rv. 533467 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Impianto di itticoltura eseguito dall'affittuario in conformità dell' autorizzazione del concedente - Indennità per i miglioramenti ex art. 17 legge n. 203/1982 - Determinazione - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In caso di affitto di fondi rustici, ove l'affittuario abbia realizzato, su espressa autorizzazione del concedente, miglioramenti, addizioni o trasformazioni ai sensi dell'art. 16 legge 3 maggio 1982, n. 203 (ad esempio mediante la posa in opera, a proprie spese, di un impianto per l'esercizio della itticoltura) lo stesso ha diritto alla cessazione del rapporto all'indennizzo previsto dall'art. 17, comma secondo della stessa legge n. 203/82, da liquidare in una misura pari alla differenza tra i valore di mercato del fondo alla data di cessazione del rapporto, tenute presenti le opere realizzate in conformità alla ricevuta autorizzazione e il valore dello stesso fondo alla stessa data, ove non fosse stato trasformato.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)