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Sez. U, Sentenza n. 29025 del 27/06/2001 Cc. (dep. 17/07/2001) Rv. 219228 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Impugnazioni - Ordinanza del giudice dell'esecuzione risolutiva dell'incidente in tema di sospensione dell'esecuzione della pena nell'ipotesi di richiesta di affidamento in prova"terapeutico" - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Interesse ad impugnare - Configurabilità - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219228-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova c.d. "terapeutico", la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto <<fino alla decisione del tribunale di sorveglianza>>, è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di incidente, su detta sospensione abbia provveduto, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dopo la pronuncia del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui detta pronuncia sia intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che in tali ipotesi dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nella specie l'istanza di affidamento terapeutico risultava ancora pendente davanti al tribunale di sorveglianza, ha ritenuto ammissibile, rigettandolo peraltro nel merito, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di incidente, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 6 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)