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Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 11/12/2020 Cc. (dep. 21/01/2021) Rv. 280171 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Istanza di affidamento in prova - Ordinanza di rigetto - Ricorso per cassazione - Sopravvenuta rimessione in libertà per espiazione della pena – Inammissibilità per carenza di interesse - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280171-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena. (In motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)