Sez. 1, Sentenza n. 14938 del 01/04/2025 Cc. (dep. 15/04/2025) Rv. 287881-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Applicazione provvisoria - Competenza del magistrato di sorveglianza a disporne la revoca nelle more della decisione - Trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza - Decisione nel termine di cui all'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In caso di affidamento in prova in casi particolari concesso provvisoriamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nelle more della decisione definitiva del competente tribunale, il magistrato di sorveglianza può, in presenza di violazioni delle prescrizioni imposte al detenuto, disporre la revoca della misura, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza, che dovrà deliberare sulla richiesta di concessione del beneficio penitenziario senza il necessario rispetto del termine di trenta giorni che l'art. 51-ter, comma 2, ord. pen. prescrive per il diverso caso della sospensione provvisoria di misura definitivamente concessa.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)