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Sez. L, Sentenza n. 4374 del 04/07/1981 (Rv. 415069 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E GODIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONDIZIONI RISPETTIVE - LAVORATORE AGRICOLO DI UN FONDO RICHIEDENTE UNA FORZA LAVORATIVA SUPERIORE ALLE TRENTA GIORNATE LAVORATIVE MA INFERIORE ALLE CENTOQUATTRO - DOMANDA DI ACCREDITO DEI PERIODI DI LAVORO PRESSO TERZI O IN ALTRI SETTORI - INAMMISSIBILITA - DIRITTO ALLA ISCRIZIONE ALLA ASSICURAZIONE - PERSISTENZA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 9 DEL 1963 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415069-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E GODIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONDIZIONI RISPETTIVE - LAVORATORE AGRICOLO DI UN FONDO RICHIEDENTE UNA FORZA LAVORATIVA SUPERIORE ALLE TRENTA GIORNATE LAVORATIVE MA INFERIORE ALLE CENTOQUATTRO - DOMANDA DI ACCREDITO DEI PERIODI DI LAVORO PRESSO TERZI O IN ALTRI SETTORI - INAMMISSIBILITA - DIRITTO ALLA ISCRIZIONE ALLA ASSICURAZIONE - PERSISTENZA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 9 DEL 1963 - CONSEGUENZE.*

Dal coordinamento sistematico dell'art 1 della legge 26 ottobre 1957 n 1047 (estensione dell'Assicurazione per l'invalidita e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), con l'art 3 della stessa legge, si evince che per la iscrizione all'Assicurazione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e sufficiente la coltivazione di un fondo che richieda l'impiego di mano d'opera superiore alle trenta giornate lavorative annue, mentre, una volta costituitosi il rapporto assicurativo, per il godimento delle prestazioni previdenziali e necessaria una contribuzione di 104 giornate lavorative per il capo famiglia e di 52 per ogni altro componente il nucleo familiare. Pertanto, ove il coltivatore diretto, mezzadro o colono coltivi un fondo per il quale sia necessaria una forza lavorativa superiore alle trenta giornate lavorative, ma inferiore alle 104, lo stesso, se non puo chiedere l'accredito ai sensi del successivo art 14 della stessa legge dei periodi di lavoro che abbia effettuato presso terzi in agricoltura o in altri settori, perde il diritto alle prestazioni, ma non il diritto alla iscrizione alla Assicurazione, che gli puo consentire di conseguire i benefici pensionistici attraverso l'accredito di cui al citato art 14. Tale sistema e stato modificato dalla legge 9 gennaio 1963 n 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), che oltre a immutare radicalmente la materia circa le condizioni per il diritto alla Assicurazione di invalidita, vecchiaia e superstiti per l'anzidetto personale, ha escluso dalla Assicurazione i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che coltivavano fondi per i quali il lavoro occorrente fosse inferiore alle centoquattro giornate lavorative annue.*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 1, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 14, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)