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Sez. 2, Sentenza n. 2780 del 03/06/1978 (Rv. 392201 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - OPPOSIZIONE DEL TERZO CONVIVENTE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1978-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392201-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - OPPOSIZIONE DEL TERZO CONVIVENTE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*

Il terzo, che si oppone all'esecuzione reclamando la proprieta dei beni pignorati nella casa del debitore, qualora conviva con questo ultimo all'epoca del pignoramento, non ha l'Onere di provare (oltre all'affermata sua proprieta in epoca piu o meno remota, anche) che i beni suddetti erano, al momento del pignoramento, detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta, poiche la presenza di tali beni nella casa "del debitore" deriva da un titolo diretto, qual'e il rapporto di coabitazione, che comporta il diritto del terzo convivente di tenere in quel luogo cose di sua esclusiva proprieta. (V 2240/76, mass n 387042; (V 1843/76, mass n 380630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)