Sez. 3, Sentenza n. 846 del 07/02/1979 (Rv. 397019 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di interpretazione dei contratti e delle loro singole clausole, il Sindacato della Corte di Cassazione puo essere sollecitato, non gia sul giudizio di fatto, che riassume il risultato dell'indagine ermeneutica, ma soltanto sul procedimento logico seguito dal giudice del merito per pervenire alla decisione adottata, con la conseguenza che, ove siano stati rispettati i canoni legali di cui agli artt 1362 e seguenti del codice civile, non e consentita la proposizione di alcuna censura in Sede di legittimita, a meno che la motivazione non riveli manchevolezze, insufficienze o contraddittorieta. (Conf 1566/78, mass n 390955; (Conf 2616/76, mass n 381410; (Conf 2407/74, mass n 370798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)