Sez. L, Sentenza n. 6520 del 09/06/1995 (Rv. 492762 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Rilascio da parte del legale rappresentante di una persona giuridica - Indicazione della qualità, determinante il potere di rappresentanza, risultante dall'intestazione dell'atto ma non nuovamente menzionata in sede di sottoscrizione con firma leggibile - Validità - Illegibilità della firma - Validità della procura - Condizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica (nella specie amministratore delegato di una società per azioni) ove l'atto al quale la procura si riferisce rechi nell'intestazione l'enunciazione della qualità da cui deriva il potere di rappresentanza di colui che lo sottoscrive non è necessario che della suddetta qualità venga fatta nuovamente menzione in sede di sottoscrizione con firma leggibile, mentre in caso di illegibilità della firma la procura e egualmente valida sin dall'inizio qualora risulti in corso di causa (anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla parte in sede di libero interrogatorio, integrati da idonea prova documentale) che essa è stata effettivamente apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)