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Sez. U, Sentenza n. 1167 del 05/02/1994 (Rv. 485222 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Ricorso per cassazione - Proposizione da parte di una società o di altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Risultanza dalla intestazione del ricorso o dalla procura - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485222-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)