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Sez. U, Sentenza n. 714 del 21/01/1993 (Rv. 480386 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Mancata indicazione del nome della persona fisica mandante e della sua qualità specifica in relazione all'ente ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1993-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480386-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma

Allorquando né nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da un ente né nella relativa procura risulti l'indicazione del nome della persona fisica che ha conferito il mandato e della sua specifica qualità, come nel caso in cui la procura venga rilasciata con sottoscrizione apposta sulla stampigliatura con la denominazione dell'ente stesso e l'indicazione "il legale rappresentante", ne consegue l'inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere ogni incertezza in ordine al soggetto che propone il ricorso stesso, atteso che quell'indicazione è del tutto generica e di per sè inidonea ad un fattibile riscontro dei suoi poteri rappresentativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)