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Sez. U, Sentenza n. 4835 del 10/11/1977 (Rv. 388439 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OVVERO AMMINISTRATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI - IMMOBILI DESTINATI O NO AD ABITAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388439-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OVVERO AMMINISTRATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI - IMMOBILI DESTINATI O NO AD ABITAZIONE.*

La domanda, con la quale l'assegnatario di alloggio di tipo economico e popolare tenda a conseguire, nei confronti di istituto autonomo per le case popolari, l'assegnazione in proprieta dell'alloggio medesimo, e devoluta alla cognizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo, a secondo che tale pretesa, a prescindere da ogni indagine sulla sua fondatezza nel merito, risulti ricollegata alla fattispecie giuridica prevista dall'art 15 del DPR 17 gennaio 1959 n 2, sulla disciplina della cessione degli indicati alloggi, ovvero a quella prevista dal successivo art 19. Nel primo caso, infatti, riguardante gli immobili destinati ad abitazione, l'ordinamento tutela una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, facendo Obbligo all'amministrazione di trasferirgli la proprieta del bene, nel concorso dei requisiti di legge; nel secondo caso, invece, riguardante i locali esistenti in case di abitazione ma destinati ad uso diverso, la posizione soggettiva dell'assegnatario e qualificabile come interesse legittimo, stante la potesta discrezionale dell'amministrazione stessa di provvedere o meno alla cessione in proprieta. (V 1812/75, mass n 375473; (27'75, mass n 373140).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 15, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)