Sez. 3, Sentenza n. 6877 del 25/05/2000 (Rv. 536906 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Divulgazione di notizie lesive della reputazione- Ammissibilità - Limiti.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, devesi tenere presente che la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione può essere considerata lecita e come tale rientrante nel diritto di cronaca quando: 1) i fatti esposti sono veri, 2) vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto, 3) vi sia correttezza formale dell'esposizione che non travalichi lo scopo informativo. Ciò non implica, tuttavia, che la notizia debba essere riportata nella sua forma narrativa più elementare, perché, soprattutto quando la divulgazione avviene tramite stampa o altri strumenti di informazione, deve considerarsi lecito che la notizia medesima venga accompagnata da altre informazioni sempre che non siano immaginarie ma utili alla migliore comprensione della notizia medesima da parte dei lettori in quanto solo in tale modo il diritto di cronaca trova una sua valida giustificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)