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Sez. 3, Sentenza n. 23366 del 15/12/2004 (Rv. 579085 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diritto di cronaca - Configurabilità - Criteri.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579085-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione con mezzi di comunicazione di massa, in relazione ad intervista ove il giornalista si sia limitato a riportare senza modifiche o commenti le parole effettivamente dette dall'intervistato, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca sono: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè l'intervista risulti raccolta in modo serio e diligente) del fatto che l'intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore o nell'ascoltatore una (in tutto o in -rilevante- parte) falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente; b) sussistenza, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri dell'intervista, di indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)