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Sez. 3, Sentenza n. 5947 del 02/07/1997 (Rv. 505672 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Notizia offensiva della reputazione di persona determinata - Divulgazione a mezzo stampa - Illecito civile - Requisiti e presupposti - Diritto di cronaca - Insussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505672-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile e, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti ravvisabili nella consapevole diffusione, a mezzo dell'organo di informazione, del fatto determinato lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è, a quest'ultimo, derivato, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento indicati, con la conseguenza che l'esimente del diritto di cronaca sarà invocabile, da parte del giornalista, solo all'esito di un rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte, dell'accertamento della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, della manifestazione del pensiero e delle idee secondo canoni deontologici di correttezza professionale e secondo criteri di non distorsione della notizia, attraverso la sua correlazione con altre informazioni ed affermazioni che risultino non già del tutto gratuite od immaginarie, ma utili alla migliore comprensione dei fatti riportati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)