Sez. 6, Sentenza n. 927 del 17/03/1999 Cc. (dep. 04/05/1999) Rv. 214054 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Elementi raccolti prima della presentazione della richiesta di revoca - Utilizzabilità ai fini cautelari - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non è possibile, per l'effetto preclusivo che ne deriva, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in assenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini dopo la pronuncia di revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Ne consegue che le nuove prove, intervenute successivamente alla detta sentenza, possono essere valorizzate soltanto dopo che, a seguito della revoca ex art. 434 cod. proc. pen. sia stata disposta la riapertura delle indagini; diversamente il giudice, in assenza della prescritta procedura autorizzatoria, dovrà dichiarare in ogni stato e grado del procedimento l'improcedibilità dell'azione penale, senza la possibilità di utilizzare le nuove acquisizioni neppure ai fini cautelari(vedi sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 1995 n. 27).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 436 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)