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Sez. 1, Sentenza n. 7266 del 20/12/1999 Cc. (dep. 20/01/2000) Rv. 214962 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere - Elementi successivamente acquisiti dal pubblico ministero in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini - Possibilità di utilizzazione, oltre che per il rinvio a giudizio, anche ai fini dell'applicazione di misura cautelare - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214962-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art.435, comma 1, c.p.p., secondo la quale, anche sulla base di fonti di prova acquisite dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini, può essere disposto, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell'imputato, deve ritenersi che a maggior ragione gli stessi elementi possano essere utilizzati come gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di una misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)