Sez. 3, Sentenza n. 535 del 22/02/1974 (Rv. 368297 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ELEMENTI ACCESSORI - MODIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ELEMENTI ACCESSORI - MODIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Perche possa configurarsi la novazione oggettiva di una precedente obbligazione, e necessario che intervenga un mutamento sostanziale dell'obbligazione originaria, nel senso che la seconda obbligazione apporti alla prima un cambiamento riguardante l'oggetto della prestazione o la natura giuridica del rapporto, mentre non produce novazione la modificazione di elementi accessori, come le modalita relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, fermi restando il titolo e l'oggetto. (Conf 1362'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)