Sez. 2, Sentenza n. 13260 del 09/06/2009 (Rv. 608505 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza - Presupposto - Conclusione dell'affare - Condizioni - Conclusione di un contratto preliminare - Diritto alla provvigione - Sussistenza - Impossibilità di dare esecuzione al preliminare - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)