Sez. 3, Sentenza n. 7519 del 12/04/2005 (Rv. 584296 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza - Presupposto - Conclusione dell'affare - Condizioni - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto alla provvigione di cui all'art. 1754 del codice civile sorge quando possa ritenersi concluso un affare, che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto, anche se il legislatore ha voluto utilizzare l'espressione "affare" in contrapposizione a "contratto"; pertanto, un affare può ritenersi concluso quando si verificano gli estremi di cui all'art. 1321 del codice civile, e cioè quando sia stato concluso un contratto che presenti i requisiti essenziali per la sua validità. (Fattispecie in cui il diritto alla provvigione è stato ritenuto spettante in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1757, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)