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Sez. 6, Sentenza n. 3431 del 08/02/1979 Ud. (dep. 04/04/1979) Rv. 141704 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - INOSSERVANZA DELL'ART 2089 CODICE CIVILE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1979-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141704-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - INOSSERVANZA DELL'ART 2089 CODICE CIVILE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*

L'aggravante di cui all'art 589 cod pen sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto la omissione della adozione di misure ed accorgimenti per la piu efficace tutela della integrita fisica dei lavoratori, in violazione dell'art 2087 cod civ. questa norma, infatti, lungi dall'avere "valore astratto ed ammonitivo", prevede un preciso Obbligo dell'imprenditore, diretto ad eliminare, nell'Esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso; anche la violazione di quest'Obbligo rientra, pertanto, tra le violazioni di norme antinfortunistiche che aggravano, ai sensi del citato art 589 il comportamento colposo del soggetto attivo del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)