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Sez. L, Sentenza n. 5794 del 11/06/1999 (Rv. 527329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Espletamento in appello - Carattere facoltativo - Omissione nel giudizio di primo grado - Obbligatorietà in appello.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA

Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)