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Sez. L, Sentenza n. 4927 del 10/03/2004 (Rv. 570955 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Controversie in materia di assistenza e previdenza presupponenti accertamenti tecnici - Giudizio di merito - Omessa nomina del consulente tecnico nonostante la domanda di parte - Carenza nell'accertamento dei fatti che si traduce in un vizio di motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570955-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA

Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)