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Sez. L, Sentenza n. 10203 del 13/07/2002 (Rv. 555715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Omessa reintegrazione nel posto di lavoro - Misura del risarcimento del danno - Retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione - Eventuale percezione di emolumenti da parte del lavoratore - Detrazione dalla indennità risarcitoria - Ammissibilità - Onere probatorio del datore di lavoro - Sussistenza - Danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa - Configurabilità - Risarcibilità - Ammissibilità - Onere probatorio del lavoratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300 del 1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione. Tuttavia, mentre in relazione alla misura del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa da licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce l'indennità di cui all'art. 18, comma quarto, cit., incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che nel corso della sospensione del rapporto lavorativo, il lavoratore abbia eventualmente percepito emolumenti che non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria professionalità e alla propria immagine ulteriori e diversi da quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)