Sez. L, Sentenza n. 26561 del 17/12/2007 (Rv. 601684 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danni ulteriori rispetto a quelli risarciti "ex" art. 28 della legge n. 200 del 1970 - Danno esistenziale - Risarcibilità - Onere probatorio del lavoratore - Sussistenza - Liquidazione equitativa del danno - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel regime di tutela reale "ex" art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nella specie, esistenziale) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)