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Sez. L, Sentenza n. 2906 del 29/03/1996 (Rv. 496685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione - Criteri - Computabilità, nell' "aliunde perceptum", dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nella liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, il giudice deve tener conto, a titolo di "aliunde perceptum", dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della suddetta liquidazione (indennità relativamente alla quale l'onere contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro) a nulla rilevando la diversità soggettiva tra colui che è tenuto al suddetto risarcimento (e cioè il datore di lavoro) ed il soggetto tenuto ad erogare l'indennità di disoccupazione (l'I.N.P.S.), atteso che la compensatio "lucri cum damno" risponde al criterio di adeguamento del risarcimento al danno effettivamente subito, secondo i principi di cui all'art. 1223 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)