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Sez. L, Sentenza n. 7774 del 23/08/1996 (Rv. 499331 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Limiti - Automatico riferimento all'atto di contestazione - Esclusione - Necessità della compiuta indicazione degli estremi della violazione - Necessità - Attività difensiva - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499331-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

L'obbligo di motivazione, che l'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede per l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, può essere assolto anche "per relationem", ma non può ritenersi automaticamente richiamato, a tal fine, l'atto di contestazione, ed inoltre, perché sia rispettato l'obbligo di motivazione, l'atto di contestazione, oltre ad essere espressamente richiamato, deve contenere una completa indicazione degli estremi della violazione e non deve essere stato seguito dall'allegazione da parte dell'interessato di elementi difensivi, mediante scritti, documenti o audizione personale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)