Sez. U, Sentenza n. 565 del 10/08/2000 (Rv. 539397 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Nozione - Presupposti nelle azioni di mero accertamento - Incertezza oggettiva su un rapporto giuridico - Conseguente pregiudizio per il soggetto - Necessità - Lesione di un diritto - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'accertamento della non demanialità di parte di isola fluviale ai fini dell'operare dell'accessione a favore di un fondo confinante.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire del soggetto che, affermandosi proprietario di un fondo appartenente ad un isola fluviale, chieda l'accertamento della non demanialità di un terreno confinante al fine di poterne dimostrare l'acquisto per accessione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)