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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27303 del 16/09/2022 (Rv. 665945 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Interventi di sostegno pubblico alle imprese - Restituzioni - Privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Riferimento in contratto alla specifica normativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665945-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa.

Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2745, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)