Sez. 1 - , Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018 (Rv. 648259 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici – Art. 9, comma V, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Estensione ai casi di revoca concernente la gestione del rapporto di credito - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI
In tema di ordine di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)