Sez. 3, Sentenza n. 3690 del 16/12/1971 (Rv. 355462 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
L'apprezzamento relativo alla gravita dell'inadempimento o del ritardo non va compiuto con riferimento al solo elemento obiettivo, ma coordinando questo con l'elemento subiettivo, e cioe con l'interesse della controparte all'esatto adempimento, interesse che anche le manifestazioni di volonta contrattuale possono concorrere a dimostrare. (V 3765'69, mass n 344044; 2717'69, mass n 342407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)