Sez. L, Sentenza n. 20101 del 30/09/2011 (Rv. 618836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione - Integrazione al minimo - Criteri di scelta della pensione da integrare - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In ipotesi di contitolarità tra pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione, a norma dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, l'integrazione al minimo spetta su quella delle due pensioni che risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa non inferiore a 781, tenendo conto che la pensione ai superstiti è un diritto proprio del familiare del defunto e che, come tale, è integrabile al minimo sulla base della sua misura e delle condizioni reddituali del beneficiario, indipendentemente dall'eventuale integrazione spettante al defunto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)