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Sez. L, Sentenza n. 8647 del 14/08/1999 (Rv. 529334 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione - Integrazione al minimo - Criteri di scelta della pensione da integrare - Disciplina ex art. 6 D.L. n. 463/1983 - Pensione di reversibilità derivante da pensione diretta originariamente superiore al minimo - Integrabilità al minimo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529334-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In ipotesi di contitolarità tra pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione, a norma dell'art. 6 D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983, l'integrazione al minimo spetta su quella delle due pensioni che risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, a nulla rilevando che la pensione di reversibilità rispondente a tali requisiti derivi però da una pensione diretta originariamente superiore al trattamento minimo, giacché la pensione ai superstiti è un diritto proprio del familiare del defunto e, come tale, è integrabile al minimo sulla base della sua misura e delle condizioni reddituali del beneficiario, indipendentemente dalla eventuale integrazione spettante al defunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)