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Sez. L, Sentenza n. 15382 del 09/08/2004 (Rv. 576487 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità in regime di contitolarità - Cessazione della contitolarità dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 463 del 1983 - Integrazione al minimo della pensione diretta - Conservazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576487-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Nel caso di godimento da parte dello stesso soggetto di pensione diretta e di pensione di reversibilità erogate dall'Inps da data precedente all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, la cessazione, in epoca successiva a tale data, della situazione di contitolarità della pensione di riversibilità - con conseguente riliquidazione del trattamento dovuto al contitolare superstite, secondo i criteri fissati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 - non incide, ai sensi dell'art. 6, comma terzo del citato D.L. 463/1983, sulla conservazione, in presenza dei requisiti di legge, della integrazione al minimo sulla pensione diretta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 ter CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)