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Sez. 5 - , Sentenza n. 4589 del 28/02/2018 (Rv. 647214 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Mutuo ipotecario e successivo conferimento del bene nella società senza cessione di quote – Qualificazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Compravendita - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647214-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 – nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore all'intervento della l. n. 205 del 2017 - deve essere interpretato, in virtù dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che occorre aver riguardo alla concreta operazione economica oggettivamente realizzata dal contribuente, a ciò non ostando che quella di registro sia un'imposta d'atto: ne deriva che, nell'ipotesi di collegamento negoziale tra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca, senza una successiva cessione delle quote societarie, il negozio deve essere qualificabile, in ragione della causa concreta, come compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)