Sez. 5, Sentenza n. 1955 del 04/02/2015 (Rv. 634166 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Pluralità di atti diversi non contestuali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Preminenza della causa reale - Fattispecie in tema di cessione di beni aziendali.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema d'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, col dettare il criterio dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione, attribuisce rilievo preminente alla causa reale del negozio ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile, senza necessità di ricorrere all'abuso del diritto, un'unitaria cessione d'azienda in caso di distinte, ma collegate operazioni di cessione di magazzino, riconoscimento d'indennizzo di spoliazione, formale trasferimento di un dipendente in posizione apicale e distacco di due dipendenti presso la società cessionaria, trasferimento di un altro dipendente presso una società partecipata dalla cessionaria, che prosegue l'attività per conto di quest'ultima, essendo stati considerati i beni ceduti non nella loro autonoma individualità, ma quale "organizzazione" di beni finalizzata alla produzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)