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Sez. 3, Sentenza n. 27541 del 30/12/2014 (Rv. 633835 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Locazione ad uso abitativo - Prima scadenza nel regime di cui alla legge n. 431 del 1998 - Disdetta - Irritualità per difetto di specificazione dei motivi di diniego della rinnovazione - Validità per la scadenza successiva - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633835-01

LOCAZIONE - DISDETTA

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la disdetta priva della specificazione dei motivi di diniego, intimata per la prima delle scadenze nel regime "ex lege" 9 dicembre 1998, n. 431, benché inidonea ad impedire la rinnovazione contrattuale a tale data, è automaticamente valida per quella immediatamente successiva, salvo che dalla disdetta stessa o da un'opposta univoca volontà successiva dell'intimante non risulti una espressa indicazione in senso contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)