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Sez. 1, Sentenza n. 1070 del 25/03/1976 (Rv. 379742 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - LIMITI - MANDATO NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO - CONDIZIONI - INTERESSE DEL MANDATARIO - CONFIGURABILITA DURANTE L'ESECUZIONE DELL'INCARICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379742-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - LIMITI - MANDATO NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO - CONDIZIONI - INTERESSE DEL MANDATARIO - CONFIGURABILITA DURANTE L'ESECUZIONE DELL'INCARICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Qualora al conferimento del mandato sia funzionalmente collegato un persistente o congenito rapporto obbligatorio fra mandante e mandatario, la cui attuazione soddisfi (anche) l'interesse di quest'ultimo, il mandato stesso deve considerarsi in rem propriam, come tale irrevocabile e sopravvivente alla morte del mandante ex art 1723 capoverso cod civ. il detto requisito della preesistenza o contemporaneita non deve essere tuttavia inteso con assoluto rigore, ben potendo avvenire che la strumentalita dell'incarico rispetto all'interesse del gestore si verifichi nel corso dello espletamento dell'incarico stesso. (nella specie, ad una banca era stato conferito il mandato a riscuotere i crediti del cliente verso un terzo in garanzia della apertura di credito in conto corrente concessa dalla stessa al mandante per corrispondente ammontare. Aumentato successivamente il limite del fido, si controverteva se il mandato dovesse ritenersi esteso in pari misura e se anche l'estensione fosse in rem propriam. Risolta negativamente la questione dal giudice del merito per la non contestualita tra il conferimento del mandato e l'aumento di limite del fido, la Corte ha cassato con rinvio, enunciando il principio di cui in massima). (V 3643/72, mass n 361665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)